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LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N° 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO
AMBIENTALE
ART. 15
PROTEZIONE DELLA FLORA Sono vietate la raccolta,
l'asportazione, il danneggiamento, la
detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco
che secco salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a
protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante
della presente legge.
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale. L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico. ART. 16
SFALCIO DEI PRATI ED UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI I divieti ed i limiti di cui al
precedente articolo non si applicano
nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra
operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal
proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto. ART. 17
PIANTE OFFICINALI SPONTANEE La raccolta e la detenzione
delle piante officinali spontanee di cui al
R.D. 26.5.1932. n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma
dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6.1.1931,
n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità
Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani,
competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto
di cui sopra.
ART. 18
INCENTIVAZIONE DELLE COLTIVAZIONIDI SPECIE VEGETALI La Regione. per favorire
l'economia montana, promuove la coltivazione
delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15,
nonché delle seguenti specie vegetali aventi interesse
commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana,
Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum,
Lavanduda officinalis, a tal fine:
a. favorisce studi, ricerche e
divulgazioni in merito
alle specie sopra citate ed alla loro
coltivazione, nonché per
produzione e conservazione delle sementi;
b. può, sentito il Comitato
Consultivo,
stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti
per
la produzione
di sementi delle specie sopra citate; c. sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo 80 % della ritenuta ammissibile per opere di primo impianto. Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro) il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche del l'impianto, nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare. Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno. Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonché a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana. Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività. CAPO II
Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO ART. 19 PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO a. i funghi epigei. anche non commestibili: b. i funghi ipogei (tartufi); c. i muschi; d. le fragole; e. i lamponi; f. i mirtilli; g. le bacche di ginepro. ART. 20
La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è
consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei
seguenti limiti:RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO Funghi a.
le specie Boletus reticulatus,
Boletus edulis, Boletus aereus. Boletus pinicola, Amanita cesarea, fino
ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b.
le altre specie, fino ad un massimo di
20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera
a):
c.
la specie Armillaria mellea
(chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
Fragole: Kg. 0,500 Muschi: Kg. 0,300 Lamponi: Kg. 1,00 Mirtilli: Kg. 1,00 Bacche di ginepro: Kg 0,200 I quantitativi di cui al primo
comma possono essere modificati, con
deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo
di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o
all'andamento stagionale.
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