| 1911 |
Bans de Rochemolles Regolamento Campestre E DI POLIZIA LOCALE
ART. 1.
E'
severamente proibito di lavare
lingeria
ed
altre cose al
disopra del ponte del molino nel ruscello della Biave, i ncomin- ciando dal canale del forno, come pure nelle prime grandi va- sche delle fontane comunali, rendendo in tal modo torbida pac- qua che si usa per abbeverare gli a nimali domestici sotto pena di lire quattro per ciascun contravvenuto. ART.
2.
Nessuno potrà occupare, nè ingombrare
le piazze e le stradepubbliche coll' ammucchiare legna da ardere, piante da costru- zione ed altri materiali sotto pena di lire tre d' ammenda percolui che sarà colto in contravvenzione. ART.
3.
E' anche proibito
a tutti gli abitanti
di
questo Comune,nessuno eccettuato, di ammucchiare legna da ardere presso la loro abitazione, senza ripari e senz'essere posto in luoghi adibiti ad uso legnaia, e ciò affinchè sia evitato il pericolo, che ad essa fosse appiccato il fuoco con pericolo di gravissimi incendi. Coloro che saranno colti in fallo, dovranno, dietro avvertimento della Giunta Municipale, ritirarla propria abitazione o legnaia, coll'obbligo di pagare una multa di lire una e cent. 50. ART. 4.
Sarà di competenza della Giunta Municipale di fare abbat-tere i camini a quegli abitanti che durante gli otto giorni suc- cessivi a quello della visita fatta dalla Giunta medesima, non abbiano ottemperato a quanto fu loro prescritto, coll'obbIigo di pagare lire quattro d'ammenda. ART. 5.
Nessuno potrà tagliare, e
raccogliere erba, ne far pascereanimali bovini, ovini e caprini nei lenimenti d i terreno colti- vato a segala, a frumento, ad orzo e ad avena, ne sui viottoli gerbidi e brouas prima che si s iano ritirati i raccolti sotto pena dell' ammenda di lire una, coll'obbligo di risarcire i proprietaridei danni recati ai loro raccolti. ART. 6.
Nessuno potrà condurre nei campi
a stoppie animali boviniprima del 6 ottobre e animali o vini e caprini prima del 31 otto- bre sotto pena dell' ammenda di l ire zero e cent. 25 per ogni capo di bestiame, ivi sorpreso dalla guardia campeste prima delle epoch e sopra fissate. ART. 7.
Nessuno potrà
fare pascolare nei campi destinati alla semi-nagione della segala nessun animale, bovino, caprino e ovine dopo il 15 maggio.Nei campi destinati alla seminagione dell'orzo, dell' avenà. delle fave, delle patate e di altri legumi, nessun ani male potrà pascolare appena attuata la seminagione sotto pena dell' ammenda di lire zero e cent. 25 per capo di bestiame ivi colto dalla guardia campestre dopo i termini sopra enunciati. ART. 8.
Nessuno potrà condurre bestie da soma,
nè puledri nei pa-scoli comunali, in qualsiasi epoca sotto pena dell' ammenda di lire tre per ciascun animale. ART. 9.
All'epoca dell' aratura dei
campi nessun alitante potrà con-durre con se più di due vacche a ciò desi nate, coll' obbligo di condurle a pascolare, al mattino e in fìn di giornata ciascuno nella sua proprietà, munendole di museruola, quando abbia da passare nelle proprietà d'altri, sotto pena di lire una e cent. 50 d'ammenda per ogni contravvenuto. ART.
10.
Nessun proprietario potrà tenere capre e capretti e larlipascolare durante l'estate nei luoghi bassi ove trovansi boschine e trovansi cereali ed altr i raccolti, ma si dovranno tenere su per le montagne, lontane dai boschi. I contravventori saranno puniti colla multa di lire zero e centesimi 75 e coloro che si incaricheranno di custodire detti animali nei luoghi sopra proi- biti colla multa di lire una e cent. 50 per og'ni capo di bestia- me caprino, colto in contravvenzionne ART.
11.
A scopo di
conservare agli a nimali bovini un pascolo suffi-ciente e buono, e proibito dì condurre a pascolare detti animali nei pascoli seguenti: in quello di Peyremuret dal Serre di Cha- lanche longue sino al Serre de 1' envers d'Alméane, detto nido dell'aquila, prima della Domenica susseguente alla celebrazione della festa di San Pietro, sotto pena dell' amnenda di lire zero e cent. 50 per ogni capo di bestiame sorpreso a pascolarvi prima dell'epoca sopra fissata. ART.
12.
E' pure proibito di faro pascolare animali bovini a la
Serveda Lauzet dal ruscello della barricade, eccettnati gli abitanti la montagna del Picros che hanno. "il passaggio in detto pascolo, limitato perù a diciotto tese di larghezza. Il tempo utile per pa- scolarvi detti animali è anche fissato alia prima Domenica dopò la celebrazione della festa di San Pietro, sotto pena di cent. 50 per ogni capo di bestiame ivi colto a pascolare prima dell'epoca sopra enunciata. ART.
13.
E alla Serve del Bouchet a
l'envers di Valfredda, sino alcombale che discende dal Jafferaud, nella regione Des Balines, confìnanti la Quelotte; nella regione detta l'envers d' Alméane, dal combale de l'Aigue all' insu sino al punto detto la temple e alla draje che è al disopra del canale de la Chalanche, non si potrà pascolare animali bovini prima dei dieci Agosto, sotto pena di cent. 50 per ogni capo di bestiame colto a pascolarvi prima dell'epoca sopra fissata. ART.
14.
E' anche e
spressamente,
vietato di pascolare animali bovini
nelle seguenti regioni: nella regione de la montagne des Fonds, al d isopra dei prati sino al gran rio o Gros Serres; in quella di Bois Rout e Crouvè, confinante au Serre d' Alméane, detto il Serre du Bois sino alla Domenica successiva della celebrazione della festa di San Pietro sotto pena di cent. 50 per ogni capo di bestiame colto a pascolarvi .prima, dell' epoca fissata. Nella re- gione detta il Bois Rout dal combale du Bon vin sino al prato di Préfouran tirando una linea retta che vada a congiungere col viottolo d u Clos de la Lausa, il t empo utile pe r pascolarvi ani- mali bo vini è fissato al giorno 10 Agosto sotto pen a dell' am- menda sopra fissata ai colti in contravvenzione. ART.
15.
In tutte le regioni avanti menzionate ed
adibite ad uso pa-scolo, non vi si potrà condurre a pascolare animali o vini e ca- prini lino a che il bestiame bovino abbia cessato di pasco- larvi, sotto pena dell' ammenda di lire una per ogni gregge contravvenuto. ART.
16.
E' pure proibito di pascolare bestiame ovino e
caprino inqualsiasi epoca dell' anno nella regione detta Bans di Roche- molles dalla strada di detta regione all' insù sino alla sommità della boschina e dal Serre de la Vallette sino ai confini di Mil- laures sotto pena di lire tré e cent. 50 per ogni capo di bestiame caprino ivi contravvenuto. ART.
17.
E' anche severamente
proibito, di far pascolare bestiame ovi-no e caprino nei prati qui appresso menzionati, cioè: Còte longue, Clot Arnaud, Génébreas, Tournaud, Clôt des Plans, les Fonds, Alméane e Mouchequite prima del sei Ottobre, sotto pena di centesimi 75 per ciascun gregge ivi sorpreso a pascolarvi in tempo di proibizione. ART.
18.
In autunno riguardo al bestiame bovino che si fa pascolarenei prati detti dessous le vilage resta stabilito che non si potrà pascolare detto bestiame nei prati di Béché e in quello di Char- mils prima del 6 Ottobre e ve lo si farà pascolare sino al sedici stesso mese. Dal sedici Ottobre al 24 stesso mese, lo si farà pa- scolare al disotto della strada che conduce al Bois des Thures e dal ventiquattro sino alia fine di Ottobre il pascolo avrà luogo sotto la strada pubblica. ART.
19.
E' proibito di far
pascolare in qualsiasi epoca dell'ranno be-stiame ovino o caprino nei prati menzionati nell' art. l5, sotto- pena dell'ammenda di cent. trenta per ogni capo di bestiame trovato in dette località. ART. 20. nali s iti in luogo montuoso e rapido nelle vicinanze dei combali, dei ruscelli e draye sarà soggetco al pagamento d'una multa di lire quattro. ART.
21.
E' proibito dì pascolare bestiame bovino nei prati
siti
nellevicinanze degli alpeggi prima dell'otto Settembre e anche più tardi quando si verificasse il caso che non si fosse ancora rac- colto il fieno. In tal caso non vi si potrà entrare che dopo av- viso pubblicato all'albo pretorio dalla Giunta Municipale. I colti in contravvenzione saranno tenuti a pagare una multa di lire 1 e al risarcimento dei danni recati. ART.
22.
Nessuno potrà
trascinare fasci di
fieno nelle
scorritoie di Masdes Cótes, dì Côtes Longue, di Clot Arnaud e di Cótes du Col prima del due Settembre, sotto pena di 50 centesimi d'ammenda per ogni contravvenuto. ART.
23.
Ogni abitante dovrà
concorrere alla conservazione e ripara-zione delle, bealere di Mouchequite del pres du Peu, di Bois du Roi, d'Alméane, di Jalet, della Selle, di Ionds, sotto pena di cen- esimi settantacinque per ciascun contravvenuto e per ogni gior- nata di lavoro che l'Autorità comunale sarà obbligata a far com- piere per loro conto. ART.
24.
E'
severamente proibito di
far pascolare bestiame bovino,ovino e caprino nelle vie site in mezzo alle proprietà private e che solo devono servire di passaggio per recar pascoli comunali. I dichiarati in contravvenzione saranno sottoposti al paga- mento di lire una per ogni capo d| bestiame. ART.
25.
Resta
permesso di raccogliere
legna secca, giacente al suoloe di tagliare i rami secchi. Non si potrà mai abbattere nes- suna pianta in piedi, anche morta, senza il permesso dell' ente proprietario. ART.
26.
Ogni
anno, durante la sessione
primaverile, il Consiglio Co-munale passerà alla nomina guardia campestre per la con- servazione dei raccolti, delle proprietà tanto private che comu- nali e per Pesatta osservanza del presente Regolamento. Egli sarà stipendiato dal Comune e dovrà prestare giuramento davanti al- l'Ill.mo.Signor Pretore del Mandamento. Alla fìne di ogni setti- mana farà al Sindaco il rapporto degli abusi commessi dagli abitanti e delle contravvenzioni fatte. Il suo rapporto da persona giurata farà precisa fede contro gli accusati nelle contravvenzioni prescrìtte dal presente Regolamento, non eccedenti le lire tré per o gni persona e per ogni capo di bestiame contravvenuto. Negli altri casi dovrà procurare prove testimoniali convenienti. Le contravvenzioni accertate dalla Guardia Campestre e da compensazione ART.
27.
Gli abitanti che
non condurranno il loro bestiame bovino inalpeggio, in autunno, avranno soltanto diritto di farlo pascolare nelle regioni detta Pralavay sotto la bealera di bois du Roi. Quelli che abitano Mouchequite potranno pascolarlo sino al punto detto Grande Muraille, partendo dal Cros des Eydalin sino alla grande strada, quelli che abitano il près du Peu e Chalanche pascoleranno il loro bestiame dalla detta Grande Muraille, par- tendo pure d a Cros des Eydalins sino alla detta grande strada e sino al ruscello d'Alméane e-alla bealera du Bois du Roi. Quelli che abitano gli alpeggi della Selle, Jalet e Chaux pascoleranno il loro bestiame sino alla casa di Barthelemy de Jérôme seguendo la linea retta che va a terminare alla fontana che trovasi sul prato di Masset Francesco fu Pietro. Quelli che abitano Alméane, Préfouran dissopra e Touet, pascoleranno dalla detta casa e sorgente sino ai prati della re- gione detta l'Houlette. Quelli che abitano Préfouran disotto, il Plan e la Celarce pascoleranno il loro bestiame nei prati tro- vantisi nei dintorni e contigui alle loro a bitazioni, sotto pena di lire due d'ammenda per i sorpresi e dichiarati in contravvenzione. ART.
28.
Nessuno potrà
lasciare col suo bestiame la sua casa di mon-
tagna, prima del due Ottobre per condurlo in Rochemolles, a meno che quei tali riconducano giornalmente il loro bestiame nei luoghi da dove sono discesi. I dichiarati in contravvenzione saranno sottoposti al pagamento di lire una d'ammenda. ART.
29.
Il presente
Regolamento avrà vigore quindici
giorni dopo lasua approvazione e regolare pubblicazione. R. Prefettura di Torino. - Div. II. N. 132. Visto per P approvazione tutoria Torino 14 Gennaio 1909 Per il Prefetto Presidente Firmato CROSARA. Per copia conforme all'originale. Rochemolles li 28 Maggio 1911. Rochas Alfonso Segret. |